(testo
integrale)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
art. 2. La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
art. 3. Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
art. 4. La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
art. 5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
art. 6. La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
art. 7. Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
art. 8. Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
art. 9. La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
art. 12. La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I -
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I -
Rapporti civili
art. 13. La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
art. 14. Il
domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
art. 15. La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
art. 16. Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
art. 17. I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
art. 18. I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riti contrari al
buon costume.
art. 20. Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n‚ di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate
le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in
alcun caso essere ammessa per reati politici.
art. 27. La
responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa
la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
art. 28. I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II -
Rapporti etico-sociali
art. 29. La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
art. 30. È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
art. 31. La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
art. 32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
art. 34. La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devano essere attribuite per concorso.
Titolo III -
Rapporti economici
art. 35. La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
art. 36. Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s‚ e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
art. 37. La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
art. 38. Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia
disoccupazione involontaria.
Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
art. 40. Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché‚ l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
art. 42. La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale
e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
art. 43. A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
art. 44. Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
art. 45. La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
art. 46. Ai
fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
art. 47. La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diritto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Titolo IV -
Rapporti politici
art. 48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può,
per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
art. 52. La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né‚
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II -
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I - Il
Parlamento
Sezione I -
Le Camere
art. 55. Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
art. 56. La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
art. 57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
art. 58. I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
art. 59. È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
art. 60. La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
art. 61. Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché‚ non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
art. 62. Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di
ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del
governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
art. 65. La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
art. 67. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
art. 68. I
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e
i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a procedimento penale; n‚ può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
art. 69. I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II -
La formazione delle leggi
art. 70. La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
art. 72. Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l'urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
art. 73. Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
art. 74. Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
art. 75. È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto
a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum.
art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
art. 77. Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
art. 78. Le
camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri
necessari.
art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di
delegazione delle Camere.
Non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
art. 80. Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
art. 81. Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge
di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Titolo II -
Il Presidente della Repubblica
art. 83. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
art. 84. Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e
la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
art. 85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
art. 86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
art. 87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
art. 88. Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti che n‚ assumono la responsabilità.
Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
art. 90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
art. 91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III - Il
Governo
Sezione I -
Il Consiglio dei ministri
art. 92. Il
Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
art. 93. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
art. 94. Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto
contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
art. 95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
art. 96. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II -
La Pubblica Amministrazione
art. 97. I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
art. 98. I
pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.
Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
i magistrati i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III -
Gli organi ausiliari
art. 99. Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione
economica e sociale secondi i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
art. 100. Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabilite dalla legge; al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge
assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Titolo IV -
La Magistratura
Sezione I -
Ordinamento giurisdizionale
art. 101. La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
art. 102. La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento iudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
art. 103. Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze Armate.
art. 104. La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di
cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio:
Il Consiglio
elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finché‚ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali n‚ far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario; le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti; le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
art. 106. Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
art. 107. I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio n‚ destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati
si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
art. 108. Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge
assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia.
art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II -
Norme sulla giurisdizione
art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 112. Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
Titolo V - Le
Regioni, Le Province, i Comuni
art. 114. La
Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
art. 115. Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.
art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
art. 117. La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché‚ le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e
assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche
d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi
della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per
la loro attuazione.
art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni
o ad altri enti locali.
Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
art. 119. Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province
e dei Comuni.
Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha
un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica.
art. 120. La
Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi, alle istruzioni del Governo centrale.
art. 122. Il
sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere
del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio
elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
art. 123.
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed è approvato con legge della Repubblica.
art. 124. Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
art. 125. Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
art. 126. Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo
scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata
nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo
della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il
Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
art. 128. Le
Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
art. 129. Le
Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
art. 130. Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.
art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia;
Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
art. 132. Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una regione ed aggregati ad un'altra.
art. 133. Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI -
Garanzie costituzionali
Sezione I -
La Corte costituzionale
art. 134. La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni,
e tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
art. 135. La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza
del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte
elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio Regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi
di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.
art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché‚, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
art. 137. Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II -
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
art. 138. Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
art. 139. La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
art. I. Con
l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
art. II. Se
alla data dell'elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli Regionali, partecipano all'elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
art. III. Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati
presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto
parte del disciolto Senato;
hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di
essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
art. IV. Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante,
con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
art. V. La
disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
art. VI.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari.
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo
militare in relazione all'articolo 111.
art. VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando
non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici
della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa
non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
art. VIII. Le
elezioni dei Consigli Regionali è degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
art. IX. La
Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
art. X. Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguisti che in conformità con l'articolo
6.
art. XI. Fino
a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
art. XII. È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga
all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla
entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto
e all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
art. XIII. I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici n‚ cariche elettive.
Agli ex re di
Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
art. XIV. I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La legge
regola a soppressione della Consulta araldica.
art. XV. Con
l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
art. XVI.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
art. XVII.
L'assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al
giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale
periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
art. XVIII.
La presente Costituzione è promulgata al Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo
della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché‚ ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma,
addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE
NICOLA
controfirmano:
Il Presidente
dell'Assemblea costituente
UMBERTO
TERRACINI
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE
GASPERI
Visto: Il
guardasigilli
GRASSI
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